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Permessi per il diritto allo studio nella formazione professionale: 150 ore nel triennio

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Permessi per il diritto allo studio nella formazione professionale: 150 ore nel triennio

In breve. Chi lavora negli enti di formazione professionale ha diritto a 150 ore di permessi retribuiti per studiare. A differenza della scuola, non sono 150 ore all’anno: si usano nell’arco del triennio e si possono concentrare anche tutte in un solo anno. Valgono per diplomi, qualifiche, università e corsi che rafforzano la professionalità nel proprio ente. Contemporaneamente possono usarle al massimo un decimo del personale.

Cosa prevede il contratto nazionale

L’articolo 54 del CCNL della Formazione professionale 2024-2027 concede, per garantire il diritto allo studio previsto dalla legge, permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore, da usare nel triennio e anche cumulabili in un solo anno.

Per quali corsi

  • corsi per conseguire titoli di studio nelle scuole secondarie e nella formazione professionale, pubbliche, statali o paritarie;
  • corsi universitari;
  • corsi monografici che potenziano la professionalità del dipendente nel lavoro del proprio ente.

La contrattazione regionale o di ente può inoltre prevedere permessi retribuiti in più per i docenti che devono conseguire la laurea o l’abilitazione all’insegnamento. Il contratto regionale dell’Emilia-Romagna non aggiunge ore alle 150 del contratto nazionale, ma stabilisce come si usano (vedi sotto); eventuali permessi in più possono essere decisi nel singolo ente: chiedi alla tua sede.

In Emilia-Romagna: come si usano le ore

Il contratto collettivo decentrato regionale della formazione professionale dell’Emilia-Romagna (6 giugno 2025, punto 20) precisa che:

  • l’uso delle 150 ore si distribuisce in modo equo e proporzionale anche sulle ore di formazione diretta (le ore in aula), compatibilmente con le esigenze di servizio;
  • il diritto si può esercitare anche con attività online sincrone (lezioni in diretta), purché documentate;
  • fino a un massimo di 50 ore si possono usare anche per attività online asincrone (lezioni registrate, moduli da seguire quando si vuole), purché certificate dal piano formativo e finalizzate a ottenere il titolo, i crediti o l’obiettivo del corso (per esempio CFU, TFA, titolo per il sostegno).

Limiti e precedenze

  • Nello stesso anno solare i permessi non possono riguardare più di un decimo del personale dell’istituzione formativa.
  • A parità di condizioni hanno precedenza i dipendenti che non hanno mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio.

Turni, straordinari e documenti

  • Chi frequenta i corsi ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a turni che agevolino la frequenza e la preparazione degli esami, e non è obbligato a straordinari né a lavorare nei giorni festivi e di riposo.
  • Va presentata la certificazione di iscrizione, di frequenza e degli esami finali sostenuti.
  • La contrattazione regionale o di ente può definire altre modalità pratiche.

Come chiedere i permessi

  1. Verifica che il tuo corso rientri tra quelli previsti e quante ore hai già usato nel triennio.
  2. Presenta la richiesta scritta al tuo ente, prima dell’inizio del corso, allegando l’iscrizione e il piano di studi. Indica quante ore pensi di usare e come si svolge il corso: in presenza, online in diretta o con lezioni registrate (queste ultime al massimo per 50 ore).
  3. Programma le assenze con anticipo: le ore possono cadere anche nelle tue ore di docenza e l’ente deve organizzare le sostituzioni.
  4. Durante il corso consegna i certificati di frequenza e degli esami.

Domande frequenti

Posso usare tutte le 150 ore in un solo anno?

Sì. Il contratto prevede 150 ore da usare nel triennio, anche cumulate in un solo anno: una volta usate, fino al triennio successivo non ne restano altre, salvo permessi aggiuntivi previsti dalla contrattazione regionale o di ente.

Un corso di aggiornamento conta?

Rientrano anche i corsi monografici che potenziano la professionalità nel lavoro del proprio ente. Per l’aggiornamento professionale organizzato dall’ente valgono invece le regole sulla formazione del personale.

Lavori in un altro settore?

Le regole cambiano da un contratto all’altro. Leggi la guida del tuo settore:

Fatti aiutare dalla tua sede

Per verificare se il tuo corso rientra tra quelli ammessi, se il contratto regionale o il tuo ente prevedono ore in più, o per preparare la richiesta, rivolgiti alla sede CISL Scuola della tua provincia: c’è un referente per la formazione professionale.

Fonti: CCNL Formazione professionale 2024-2027, art. 54; Contratto collettivo decentrato regionale della Formazione professionale dell’Emilia-Romagna (6 giugno 2025, testo del 1° luglio 2025), punto 20; legge 300/1970, art. 10.
Aggiornato a novembre 2026.

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