In breve. Chi lavora nella scuola statale, a tempo indeterminato o con una supplenza annuale o fino al 30 giugno, può chiedere fino a 150 ore all’anno di permessi retribuiti per frequentare corsi di studio: università, specializzazioni, abilitazioni, sostegno. La domanda si presenta alla propria scuola entro il 15 novembre dell’anno precedente, con il modulo dell’Ufficio scolastico della provincia. Le ore servono per lezioni, tirocini ed esami, non per lo studio a casa.
Che cosa sono le «150 ore»
Sono permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395. Permettono di conciliare il lavoro con un percorso di studio o di formazione senza perdere la retribuzione. Si usano nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) successivo alla domanda.
In Emilia-Romagna le regole sono fissate dal Contratto collettivo integrativo regionale per il triennio 2025-2027, sottoscritto definitivamente il 23 gennaio 2025: requisiti, corsi ammessi, priorità e modalità di fruizione.
Chi può chiederle
- Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
- Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
- I docenti di religione cattolica con contratto annuale.
Non le possono chiedere i supplenti con incarichi temporanei di breve durata. I permessi si concedono nel limite di un contingente di posti per provincia: se le domande sono di più, si fa una graduatoria.
Quante ore spettano
Fino a un massimo di 150 ore individuali per anno solare. Le ore effettivamente riconosciute dipendono dal tipo di contratto, dall’orario settimanale e dalla durata del rapporto di lavoro: chi lavora part-time o ha una supplenza fino al 30 giugno ne ha in proporzione.
Per quali corsi
Il contratto regionale indica i percorsi che danno diritto ai permessi, con un ordine di priorità:
- corsi universitari per lauree triennali e magistrali;
- corsi di specializzazione e titoli postuniversitari riconosciuti;
- percorsi di abilitazione all’insegnamento e acquisizione dei CFU/CFA previsti dalla normativa;
- specializzazione sul sostegno, compreso il TFA;
- corsi di qualificazione e riconversione professionale;
- percorsi per conseguire altri titoli di studio riconosciuti.
Chi ha già avuto i permessi per un corso può chiederli di nuovo per completarlo, entro la durata legale del corso. Quando le domande superano il contingente, l’Ufficio scolastico territoriale forma la graduatoria con le priorità dell’articolo 5 del contratto regionale.
Come si usano le ore
- Per frequentare le lezioni e le attività del corso, svolgere i tirocini e sostenere gli esami, compreso il tempo per raggiungere la sede.
- Per una parte dell’orario di servizio o per l’intera giornata, secondo le regole del contratto regionale.
- Non sono un monte ore libero per lo studio individuale: ogni permesso va collegato a un’attività ammessa e documentato.
- Per i corsi online valgono condizioni specifiche: la partecipazione va documentata e deve coincidere con l’orario di servizio.
Come si presenta la domanda
- Scarica il modulo dell’Ufficio scolastico della tua provincia: ogni anno, tra ottobre e novembre, gli Uffici pubblicano l’avviso con il modello.
- Compila tutti i campi: dati anagrafici, corso che frequenterai, scuola di servizio, tipo di contratto e le altre informazioni richieste. Le domande incomplete possono essere escluse.
- Consegnalo alla tua scuola entro il 15 novembre dell’anno precedente (alcune province spostano il termine quando cade di domenica: controlla l’avviso). La scuola verifica la domanda e la trasmette all’Ufficio scolastico.
- Dopo la valutazione l’Ufficio pubblica le graduatorie e i permessi vengono assegnati nel limite del contingente.
Domande frequenti
Non sono ancora iscritto al corso: posso fare domanda?
Per alcuni percorsi, in particolare quelli abilitanti e l’acquisizione dei CFU/CFA, il contratto regionale permette di presentare la domanda anche se l’iscrizione non è ancora completata. In questo caso si è ammessi con riserva, da sciogliere entro la data indicata dall’Ufficio scolastico (di solito a fine dicembre). Presenta comunque la domanda nei termini.
Lavoro in una scuola paritaria o in un ente di formazione professionale: valgono le stesse regole?
No. Questa guida riguarda la scuola statale. Per le scuole paritarie e la formazione professionale ci sono due guide dedicate: diritto allo studio nelle scuole paritarie e diritto allo studio nella formazione professionale.
Posso usare le ore per preparare un esame a casa?
No: i permessi coprono la frequenza delle attività, i tirocini e gli esami, non lo studio individuale.
Fatti aiutare dalla tua sede
Le scadenze dell’anno in corso e i link agli avvisi delle singole province li trovi nella notizia Permessi per il diritto allo studio 2027. Per verificare i requisiti, capire se il tuo corso rientra tra quelli ammessi o farti controllare la domanda prima della consegna, rivolgiti alla sede CISL Scuola della tua provincia.
Fonti: DPR 23 agosto 1988, n. 395, art. 3; Contratto collettivo integrativo regionale dell’Emilia-Romagna sui permessi per il diritto allo studio 2025-2027 (sottoscritto il 23 gennaio 2025), in particolare l’art. 5 sulle priorità.
Aggiornato a novembre 2026.