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Permessi per il diritto allo studio nelle scuole paritarie: cosa prevedono i contratti

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Permessi per il diritto allo studio nelle scuole paritarie: cosa prevedono i contratti

In breve. Anche chi lavora in una scuola paritaria o in una scuola dell’infanzia non statale può avere fino a 150 ore all’anno di permessi retribuiti per frequentare corsi di studio. Le regole non sono quelle della scuola statale: dipendono dal contratto nazionale applicato dalla tua scuola. In genere i permessi si concedono al massimo a un quinto del personale contemporaneamente, con precedenza a chi non li ha mai avuti per lo stesso corso, e vanno documentati con iscrizione, frequenza ed esami.

Prima di tutto: quale contratto ti applicano?

Nelle scuole paritarie si applicano contratti nazionali diversi, a seconda del gestore. Il contratto è indicato nella lettera di assunzione e nella busta paga. I più diffusi sono:

  • CCNL FISM: scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione cristiana;
  • CCNL ANINSEI: scuole non statali laiche;
  • CCNL AGIDAE Scuola: scuole cattoliche gestite da enti religiosi.

Qui sotto trovi le regole dei tre contratti: cambiano soprattutto i corsi per cui si possono usare le ore.

Contratto FISM (scuole dell’infanzia)

L’articolo 78 del CCNL FISM 2024-2027 prevede prima di tutto che il diritto allo studio sia favorito con una migliore organizzazione del lavoro. Quando questo non basta, si concedono permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore annue.

Per quali corsi:

  • corsi regolari di studio nelle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie, e nei corsi di qualificazione professionale che rilasciano un titolo di studio;
  • il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, per chi non ha ancora il titolo abilitante;
  • tutti i corsi previsti dalla normativa per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o per la specializzazione sul sostegno.

Limiti e precedenze: nello stesso anno scolastico i permessi non possono riguardare più di un quinto del personale dell’ente; a parità di condizioni hanno precedenza i dipendenti che non li hanno mai avuti per lo stesso corso.

Turni: chi prosegue gli studi o frequenta i percorsi per l’abilitazione o il sostegno ha diritto, salvo eccezionali esigenze di servizio, a turni che agevolino la frequenza e la preparazione degli esami, e non è obbligato a straordinari né a lavorare nei giorni festivi e di riposo.

Documenti: va presentata la certificazione di iscrizione, di frequenza e degli esami finali sostenuti.

Contratto ANINSEI (scuole laiche)

L’articolo 51 del CCNL ANINSEI 2024-2027 prevede permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore annue individuali.

Per quali corsi:

  • corsi per conseguire titoli di studio nelle scuole primarie, secondarie e di formazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate a rilasciare titoli legali o attestati professionali riconosciuti;
  • corsi universitari e post universitari, purché inerenti alla mansione e alla funzione svolta.

Limiti e precedenze: nello stesso anno solare i permessi non possono riguardare più di un quinto del personale della scuola; a parità di condizioni hanno precedenza i dipendenti che non li hanno mai avuti per lo stesso corso. Altre precedenze e le modalità pratiche si concordano tra la rappresentanza sindacale e la direzione della scuola.

Turni: chi frequenta corsi universitari ha diritto, salvo eccezionali esigenze di servizio, a turni che agevolino frequenza ed esami, e non è obbligato a straordinari né a lavorare nei giorni festivi e di riposo.

Documenti: certificazione di iscrizione, frequenza ed esami finali sostenuti.

Contratto AGIDAE (scuole cattoliche)

L’articolo 72 del CCNL AGIDAE Scuola 2024-2027 prevede permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore annue individuali, da utilizzare in un solo anno.

Per quali corsi: solo i corsi per conseguire un titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, cioè il diploma. A differenza degli altri contratti, l’università e l’abilitazione non rientrano nelle 150 ore (vedi sotto).

Limiti e precedenze: nello stesso anno solare i permessi non possono riguardare più di un quinto del personale della scuola; a parità di condizioni hanno precedenza i dipendenti che non li hanno mai avuti per lo stesso corso. Altre precedenze e le modalità pratiche si concordano tra la rappresentanza sindacale e la direzione dell’istituto; la contrattazione decentrata regionale può aggiungere altre regole.

Turni: chi frequenta i corsi ha diritto, salvo eccezionali esigenze di servizio, a turni che agevolino frequenza ed esami, e non è obbligato a straordinari né a lavorare nei giorni festivi e di riposo.

Documenti: certificazione di iscrizione, frequenza ed esami finali sostenuti.

Abilitazione e Scienze della Formazione primaria

L’articolo 73 («Crescita professionale») riguarda i docenti della scuola secondaria che conseguono l’abilitazione all’insegnamento e gli insegnanti di infanzia e primaria che frequentano Scienze della Formazione primaria (LM-85bis), compresi i tirocini. A loro garantisce la possibilità di:

  • una distribuzione dell’orario che tenga conto, nei limiti del possibile, della frequenza;
  • usare i permessi retribuiti dell’articolo 58 (fino a 10 giorni per anno scolastico, insieme a quelli per motivi familiari) e i permessi brevi per motivi di studio dell’articolo 59 (fino a 15 ore per anno scolastico, da recuperare);
  • chiedere un’aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto.

Sono inoltre retribuiti i giorni degli esami e dei concorsi pubblici inerenti alla mansione, limitatamente al giorno della prova; se la sede d’esame dista più di 200 km, anche il giorno prima e quello dopo (art. 58).

Come chiedere i permessi

  1. Verifica quale contratto ti applicano e se il tuo corso rientra tra quelli previsti.
  2. Presenta la richiesta scritta al gestore della scuola, prima dell’inizio del corso, allegando l’iscrizione.
  3. Durante l’anno conserva e consegna i certificati di frequenza e degli esami.

I contratti rinviano anche all’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e alla legge 53/2000 per quanto non previsto, e permettono alla contrattazione decentrata di aggiungere altre regole.

Domande frequenti

Le 150 ore valgono anche per l’abilitazione o il sostegno?

Nel contratto FISM sì: sono espressamente previsti Scienze della Formazione primaria, i corsi di abilitazione per l’infanzia e la specializzazione sul sostegno. Nel contratto ANINSEI rientrano i corsi universitari e post universitari inerenti al lavoro svolto. Nel contratto AGIDAE no: le 150 ore sono solo per il diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre per l’abilitazione e Scienze della Formazione primaria valgono le agevolazioni dell’articolo 73 (orario, permessi, aspettativa).

Se nella mia scuola tanti colleghi studiano, posso restare fuori?

Sì: c’è un limite di un quinto del personale che può usare i permessi contemporaneamente. A parità di condizioni passa prima chi non li ha mai avuti per lo stesso corso.

Lavori in un altro settore?

Le regole cambiano da un contratto all’altro. Leggi la guida del tuo settore:

Fatti aiutare dalla tua sede

Per capire quale contratto ti applicano, se il tuo corso rientra tra quelli ammessi o come presentare la richiesta al gestore, rivolgiti alla sede CISL Scuola della tua provincia: in ogni sede c’è un referente per le scuole non statali.

Fonti: CCNL FISM 2024-2027, art. 78; CCNL ANINSEI 2024-2027, art. 51; CCNL AGIDAE Scuola 2024-2027, artt. 58, 59, 72 e 73; legge 300/1970, art. 10; legge 53/2000.
Aggiornato a novembre 2026.

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